La presentazione della dichiarazione dei redditi non sempre è obbligatoria, a causa di specifici esoneri stabiliti dalla legge. Sia che si parli del modello 730, sia che sia coinvolto il modello Redditi Pf (persone fisiche), ci sono dei soggetti obbligati e altri esonerati. Quelli esonerati, a propria scelta, possono fare a meno di presentare la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate, ma nel caso in cui volessero presentarla non viene posto alcun divieto.

La dichiarazione dei redditi è una dichiarazione “di scienza” che il contribuente decide di presentare al fisco sulla base delle informazioni che esso stesso decide di dichiarare, e che solo successivamente verrà posta al vaglio da parte degli enti controllori.

Una prima distinzione da compiere riguarda: Il modello 730 che viene utilizzato dai lavoratori dipendenti e dai pensionati ed il modello Redditi Pf utilizzato dai gestori di partita IVA. Chi utilizza il modello 730, può optare anche per la dichiarazione da presentare tramite il modello “redditi persone fisiche”, mentre chi ha obbligo di utilizzare il modello “redditi persone fisiche” non può utilizzare il modello 730.

Il modello 730 (sia ordinario che precompilato) va trasmesso entro il 30/09 di ogni anno per il periodo d’imposta precedente (in questo specifico anno, la scadenza slitta al 02/10 in quanto il 30 settembre coincide con un giorno festivo), mentre i titolari di partita Iva hanno tempo fino al 30 novembre per presentare il modello Redditi.

 

I soggetti obbligati

L’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi riguarda i seguenti soggetti:

  • titolari di partita Iva anche se nell’anno di riferimento non hanno prodotto redditi;
  • soggetti che nel corso dell’anno hanno avuto più di un datore di lavoro, che hanno ricevuto più certificazioni uniche e per i quali l’imposta dovuta è superiore a 10,33 euro;
  • lavoratori dipendenti che hanno percepito indennità o somme dall’INPS (come la disoccupazione) o da altri enti sulle quali non sono state applicate ritenute;
  • lavoratori domestici (colf, badanti e babysitter);
  • lavoratori ai quali sono state erogate detrazioni d’imposta o deduzioni dal reddito non dovute, come nel caso del bonus Renzi di 80 euro (a tal proposito si consiglia di leggere l’approfondimento sui casi di restituzione);
  • contribuenti che hanno percepito redditi da tassare con imposta sostitutiva;
  • contribuenti che hanno percepito redditi soggetti a tassazione separata corrisposti da soggetti non tenuti ad applicare la ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • contribuenti che non hanno pagato nel corso dell’anno le addizionali Irpef comunali e regionali, che verranno quindi calcolate con la dichiarazione dei redditi.
  • i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM;
  • i docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, che intendono fruire della tassazione sostitutiva sui compensi percepiti da lezioni private e ripetizioni, presentano anche il quadro RM del modello REDDITI Persone Fisiche 2023.

Per esclusione, tutti i soggetti non elencati pedissequamente in una delle fattispecie sopra riportate non saranno obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi 2023.

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